CircolariREGIME OPZIONALE DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE – ST. 3 2024

22/01/2024

REGIME OPZIONALE DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE

Il D.Lgs. n. 128/2015 regola un particolare regime riservato alle imprese di grandi dimensioni (a decorrere dal 2024, quelle con un volume d’affari superiore ai 750 milioni di euro) incentrato sull’adozione, da parte del contribuente, di un sistema di rilevazione del rischio fiscale (cd. tax control framework).

A fronte di ciò, il contribuente può beneficiare di alcuni vantaggi di tipo procedimentale e sulla riduzione o azzeramento delle sanzioni amministrative e penali nel caso di commissione di violazioni tributarie.

Per i soggetti che non raggiungono le citate soglie dimensionali, il D.Lgs. n. 221/2023 ha introdotto un nuovo istituto opzionale, regolato dal neointrodotto art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.

Tali soggetti, alla pari dei soggetti di maggiori dimensioni, possono optare per l’adozione di un «sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale».

Tale sistema deve assicurare:

  1. a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
  2. b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
  3. c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.

c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.

Il citato sistema deve essere certificato da parte di professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili e può essere efficacemente integrato con il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 (in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti).

L’opzione per il regime in esame ha effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata biennale, è irrevocabile e si rinnova tacitamente di biennio in biennio, salvo revoca espressa da parte del contribuente.

I vantaggi conseguenti all’esercizio dell’opzione sono:

  1. la riduzione ad un terzo del minimo delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;

la non punibilità per il reato di infedele dichiarazione per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi rappresentati preventivamente ed in modo circostanziato mediante la presentazione di un’istanza di interpello.

 

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