ANCORA SUL REGIME FISCALE DELLE DONAZIONI INDIRETTE
Molto spesso, soprattutto all’interno del nucleo familiare, si assiste alla conclusione di operazioni comunemente definite “donazioni” ma che, diversamente dalle “donazioni dirette” (o “formali”), non vengono realizzate attraverso un atto pubblico.
Ci si riferisce, più precisamente, alle “donazioni indirette”, come l’adempimento del debito altrui, ed alle “donazioni informali”, come il trasferimento di denaro brevi manu o mediante un bonifico bancario (si tratta di donazioni che, ai sensi dell’art. 783 cod.civ., sono civilisticamente nulle, a meno che non siano “di modico valore”, anche in rapporto alle condizioni economiche del donante).
Ora, le “donazioni dirette”, essendo effettuate per atto pubblico, debbono essere registrate e scontano imposizione secondo un meccanismo analogo a quelle delle successioni, con aliquote (4%, 6% o 8%) e franchigie differenziate in funzione del rapporto di parentela tra donante e donatario.
Il legislatore, con l’art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 346/1990, ha espressamente escluso da tassazione le donazioni indirette, laddove risultino da atti di trasferimento di immobili o diritti immobiliari assoggettati ad imposta di registro proporzionale o ad IVA (come avviene in caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione dal padre).
Le altre “donazioni indirette” e le “donazioni informali”, invece, non sono soggette a registrazione e, dunque, potrebbero non scontare l’imposta sulle donazioni.
Tuttavia, il beneficiario di una donazione indiretta (diversa da quelle disciplinate dal citato comma 4-bis) potrebbe avere interesse a valorizzare tale donazione innanzi all’Amministrazione finanziaria nell’ambito di un accertamento a suo carico, al fine di “giustificare” la provenienza delle somme impiegate per finanziare le spese sostenute.
Si pensi ai casi di accertamento sintetico o redditometrico, in cui l’Amministrazione finanziaria desume il reddito del contribuente “a ritroso”, prendendo le mosse dalle spese sostenute dallo stesso.
Ebbene, la Corte di Cassazione, nella recente sentenza 20 marzo 2024, n. 7442, ha affermato che le donazioni indirette, pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione, sono accertate e sottoposte ad imposta, con l’aliquota massima dell’8%, in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, sempre che siano di valore superiore alle franchigie previste dalla legge (Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).
Lo Studio è a disposizione per valutare il regime fiscale delle donazioni e, più in generale, delle operazioni di passaggio generazionale.
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