CircolariLA SCISSIONE ASIMMETRICA – ST. 19 2024

08/04/2024

LA SCISSIONE ASIMMETRICA

 

L’Agenzia delle entrate ha recentemente ritenuto non elusive delle scissioni non proporzionali, finalizzate ad ottenere la “separazione” tra i soci della società scissa (cd. scissione asimmetrica).

Si tratta, per esempio, di scissioni in cui una società partecipata da due soci scinde una parte del proprio patrimonio a favore di una nuova società, con la particolarità che la scissa rimane partecipata da un solo socio e le quote della neocostituita beneficiaria vengono assegnate esclusivamente all’altro socio (con riferimento ad una simile fattispecie si veda la Risposta 1° marzo 2023, n. 233).

Ora, nella recente Risposta 29 marzo 2024, n. 84, l’Agenzia delle entrate ha affrontato un particolare caso di riorganizzazione di tre società immobiliari, ciascuna proprietaria di un lotto di pari valore, tutte partecipate in egual misura da tre familiari che intendevano dividersi.

Ciascun socio, infatti, intendeva divenire titolare esclusivo della totalità delle partecipazioni in una società che fosse proprietaria di un singolo lotto immobiliare.

L’operazione proposta dagli istanti è articolata in due momenti: prima, la fusione delle tre società; poi, la scissione asimmetrica a favore di tre società, ciascuna partecipata da un singolo socio e proprietaria di un singolo lotto.

Ebbene, dall’applicazione degli artt. 172 e 173 TUIR tale articolata operazione sarebbe risultata neutrale sia per le società sia per i soci, scongiurando così l’effetto realizzativo che si sarebbe verificato in caso di conclusione di cessioni “incrociate” di partecipazioni.

Secondo l’Agenzia delle entrate, tuttavia, tale operazione sarebbe elusiva, in quanto attraverso la concatenazione di due operazioni straordinarie di segno opposto (una “aggregante” e l’altra “disaggregante”) non si realizzerebbe il perseguimento di alcun interesse proprio delle società coinvolte, ma esclusivamente quello dei soci.

Sicché, prosegue l’Agenzia delle entrate, l’operazione non verrebbe realizzata coerentemente con la ratio sottesa ai citati artt. 172 e 173 del TUIR, bensì al solo fine di conseguire un risparmio indebito, poiché frutto dell’aggiramento del regime di tassazione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni di cui all’art. 67 del TUIR.

Tale pronuncia dimostra nuovamente come le operazioni straordinarie – in particolar modo quelle che comportano la “divisione” tra soci – siano estremamente delicate e debbano essere pianificate in modo attento, valorizzando gli interessi perseguiti, sotto il profilo sia societario sia individuale.

 

Lo Studio è a disposizione per valutare il regime fiscale delle operazioni straordinarie e per predisporre istanze di interpello (contatti)