CircolariCONTRADDITTORIO NELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE. CHIARIMENTI A SEGUITO… DAL D.LGS. N. 219 DEL 2023. – ST. 6 2024

05/02/2024

CONTRADDITTORIO NELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE – ADM CIRCOLARE N. 2/2024

Si segnala l’avvenuta pubblicazione, sul sito ADM, della Circolare in oggetto indicata, la quale è intervenuta a chiarire la portata – nelle procedure di controllo delle dichiarazioni doganali – delle “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”, recate dal D.lgs. n. 219 del 30/12/2023, in vigore a partire dal 18 gennaio 2024.

Nello specifico, con le modifiche in questione, il Legislatore ha – tra l’altro – introdotto, nella L.212/2000 (cd. “Statuto del contribuente”), l’art. 6-bis, rubricato “Principio del contraddittorio”, con ciò diversamente dettagliando – rispetto a quanto già disposto dall’abrogato comma 7, art. 12 del medesimo “Statuto del  Contribuente” – l’obbligo, in capo all’Amministrazione finanziaria, di assegnare al contribuente, prima dell’emissione di un atto autonomamente impugnabile davanti agli organi della giurisdizione tributaria, un termine “non inferiore a 60 giorni” per “per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”.

Contestualmente all’introduzione dell’art. 6-bis, il Legislatore ha appunto abrogato il precitato comma 7 dell’art. 12, il quale prevedeva che, a seguito della comunicazione al contribuente  del processo verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni e verifiche), l’Amministrazione finanziaria avesse l’obbligo di attendere 60 giorni prima dell’emissione dell’atto impositivo, entro i quali il medesimo contribuente avrebbe potuto presentare osservazioni o richieste, che dovevano essere valutate e richiamate nell’atto impositivo stesso. Tale disciplina, tuttavia, prevedeva un’espressa deroga per i controlli doganali, per i quali il suddetto termine era ridotto a 30 giorni, in virtù del richiamo al disposto di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 374 del 1990.

Poiché, quindi, con l’abrogazione del ridetto comma 7 dell’art. 12 è stata travolta pure la norma di interesse per l’attività doganale (laddove era previsto, appunto, che: “Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374)”, ADM ha opportunamente ritenuto utile chiarire – con la Circolare in commento (cfr. pag. 2 Circolare 2/2024) – che, in tema di contraddittorio doganale, rivestono un rilievo preminente, rispetto al diritto italiano, specifiche norme unionali ed, in particolare, l’art. 22, par. 6 del Regolamento (UE) 9 ottobre 2013 n. 952 (Codice doganale dell’Unione) nonché l’art. 8, par. 1 del Regolamento delegato (UE) 28 luglio 2015 n. 2446 (RD), le quali dispongono che “le autorità doganali, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, gli devono comunicare le motivazioni su cui intendono basarla, dandogli la possibilità di formulare osservazioni entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta”. Parimenti, l’art. 105, par. 3 del CDU, nel disciplinare la contabilizzazione dell’obbligazione doganale, “chiaramente dispone che se in presenza di insorgenza dell’obbligazione in un momento diverso dall’accettazione della dichiarazione doganale, l’Autorità doganale può effettuare la notifica al debitore solo quando è in grado di adottare una decisione”.

Conseguentemente, poiché il diritto unionale – per univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea – deve trovare applicazione con preminenza rispetto agli atti nazionali, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano precedenti o successivi agli atti unonali, ADM ha precisato, con la Circolare de qua, che “si continueranno ad applicare le disposizioni unionali sopra richiamate” (termine di 30 giorni anziché 60) sia nel caso di “controlli all’atto dello sdoganamento”, sia nel caso di “controlli a posteriori”.

In particolare, ADM ha evidenziato che la concessione del termine di 30 giorni anziché 60 trova conforto anche nella “Relazione illustrativa” al D.lgs. n. 219/2023, la quale “fa salva l’operatività di disposizioni relative a situazioni particolari chiarendo che sono esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 6-bis: «… in ossequio al principio di specialità, gli atti per i quali è già previsto a livello legislativo un modello procedimentale conchiuso che di per sé ricomprende una fase di interlocuzione preventiva tra amministrazione finanziaria e contribuente … »”.

 

 

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