CircolariGLI ADEGUATI ASSETTI E LE ADEGUATE MISURE PER GLI IMPRENDITORI COLLETTIVI E INDIVIDUALI – ST. 7 2024

14/02/2024

GLI ADEGUATI ASSETTI E LE ADEGUATE MISURE PER GLI IMPRENDITORI COLLETTIVI E INDIVIDUALI – ST. 7 2024

Pur essendo già in vigore da qualche anno, l’obbligo per le imprese collettive di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché, per gli imprenditori individuali, di prevedere adeguate misure idonee a cogliere tempestivamente la crisi, risulta un adempimento spesso trascurato.

Occorre rammentare che il D.Lvo. 14 del 2019, ha apportato una significativa modifica all’art. 2086 c.c., il quale oggi prevede che «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Tale previsione si integra con quanto previsto dall’art. 3 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza il quale, da un lato, ha ribadito la necessità che l’imprenditore collettivo istituisca adeguati assetti per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi e, dall’altro lato, in modo speculare, ha stabilito che «L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte».

Le due previsioni (adeguati assetti e adeguate misure) paiono essere lo specchio, nell’ambito di differenti strutture economiche-sociali, di un unico principio, ovverosia quello di strutturare l’attività in modo organizzato e diretto a prevenire o, comunque, rilevare tempestivamente una possibile crisi.

            Queste, infatti, devono consentire all’imprenditore di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di crisi di cui al comma 4 dell’art. 3 del CCII;
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, co. 2, del CCII.

È bene evidenziare l’assoluta importanza di predisporre assetti adeguati, non solo in un’ottica forward-looking al fine di cogliere tempestivamente i segnali di crisi (con ogni possibile correlazione su eventuali possibili future responsabilità attribuibili agli organi amministrativi o di controllo), ma anche in un’ottica attuale.

La giurisprudenza di merito (a tal proposito si Vd. Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022) si è già occupata della questione, affermando che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell’organo amministrativo di un’impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell’organo e la nomina di un amministratore giudiziario.

Sul piano pratico applicativo si pone, quindi, l’esigenza per le imprese collettive, come anche per quelle individuali, di individuare e applicare degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili che siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

Tuttavia, la normativa primaria si è limitata a delineare dei principi generali e dei criteri direttivi senza fornire precise indicazioni pratiche.

Sicché, in tale contesto, appaiono di primaria rilevanza le indicazioni derivanti dalle scienze aziendalistiche e i documenti di prassi (quali, a titolo esemplificativo, il Documento di ricerca della Fondazione nazionale commercialisti (Fnc) del 7 luglio 2023, il D.m. 21 marzo 2023 del Ministero della Giustizia e le norme di comportamento delle società non quotate), i quali possono fornire importanti indicazioni operative per la predisposizione di assetti che possano essere adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

 

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