Sentenze commentateI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE CONCORRONO NEL DELITTO DI BANCAROTTA SEMPLICE QUANDO SI LIMITANO AD EFFETTUARE CONTROLLI MERAMENTE FORMALI – CORTE DI CASSAZIONE, V SEZ. PEN., N. 1162 DEL 10/01/2024  – ST. 8 2024

15/02/2024

I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE CONCORRONO NEL DELITTO DI BANCAROTTA SEMPLICE QUANDO SI LIMITANO AD EFFETTUARE CONTROLLI MERAMENTE FORMALI – CORTE DI CASSAZIONE, V SEZ. PEN., N. 1162 DEL 10/01/2024

Si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, V Sez. Pen., n. 1162, depositata in data 10 gennaio 2024, con la quale la Corte Suprema ha ribadito il principio di diritto secondo cui i componenti di un Collegio Sindacale hanno il dovere di intervenire per impedire la realizzazione di condotte illecite degli amministratori di cui hanno avuto contezza nell’esercizio dei propri poteri di controllo e di vigilanza in quanto la relativa omissione determina in capo a loro una responsabilità penale a titolo di concorso nel delitto di bancarotta.

La vicenda processuale ha riguardato il fallimento di una società nell’ambito della quale è stato contestato ai Sindaci l’aggravio del dissesto per aver omesso, nonostante il valore negativo del patrimonio societario, di esercitare i loro doveri di vigilanza e di procedere alla convocazione dell’assemblea stante l’inerzia dell’organo gestorio. In particolare, i Sindaci si sarebbero limitati ad invitare gli amministratori ad eseguire l’aumento di capitale, senza rilevarne l’inadempimento e senza procedere, di conseguenza, ai successivi adempimenti consistenti nella: convocazione dell’assemblea ed esecuzione delle pubblicazioni prescritte in caso di omissione da parte degli amministratori (art. 2406 c.c.); richiesta al tribunale di disporre la riduzione del capitale sociale obbligatoria per legge, ove l’assemblea non vi provveda e gli amministratori restino inerti (artt. 2357, 2359-ter e 2446 c.c.); promovimento dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori (2393 c.c.) e sollecitazione del controllo giudiziario sulla gestione (2409 c.c.).

Nel caso concreto, tali omissioni hanno permesso, pur in presenza di un patrimonio netto sensibilmente negativo, la prosecuzione dell’attività economica ed hanno di conseguenza contribuito ad aggravare il preesistente stato di dissesto. La Cassazione ha quindi applicato un principio di diritto già espresso in passato (cfr. Sez. 5, n. 28848 del 21 novembre 2020), secondo cui “il controllo sindacale, in quanto posto a tutela degli interessi dei soci e di quello (preminente) dei creditori e pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali, non si esaurisce in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori: deve necessariamente sostanziarsi nell’oggettivo riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione ed estendersi al contenuto della gestione sociale e alla conseguente verifica di conformità delle scelte degli amministratori ai canoni d’una buona amministrazione e della loro compatibilità con i fini propri della società”.

Ai membri del Collegio sindacale viene, dunque, contestato il concorso omissivo (art. 110 c.p.) nel reato commissivo di bancarotta semplice (art. 217, co. 1, n. 4, l. fall.) che si realizza quando un soggetto che riveste una posizione di garanzia, munita di poteri impeditivi, omette una condotta doverosa che si pone quale antecedente necessario alla verificazione dell’evento (art. 40 cpv c.p.).

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