Sentenze commentateAGEVOLAZIONE PRODOTTI ENERGETICI PER PRODUZIONE ENERGIA …. – Cass. N 25566 DD. 01/09/2023 – Circolare N° 18 2023

20/12/2023
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AGEVOLAZIONE PROTOTTI ENERGETICI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA – ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 25566 DD. 01/09/2023

 

Si segnala la sentenza in oggetto, la quale riguarda un caso di applicazione delle aliquote agevolate   previste per l’impiego di prodotti energetici per la produzione di energia elettrica, disciplinate, ratione temporis, dall’art. 24 del T.U.A. in combinato disposto con il n° 11 della Tabella A, allegata al medesmo T.U.A., n° successivamente abrogato dalla lett. c) del comma 631 dell’art. 1 della legge n.160/2019, che ha ricompreso le relative disposizioni, in parte, nell’art. 21 TUA, con riguardo all’individuazione delle fattispecie concrete in cui trova applicazione la particolare tassazione prevista per gli usi in questione ed, in parte, nell’Allegato I al medesimo TUA, per quanto concerne gli specifici livelli di tassazione afferenti i prodotti energetici utilizzati.

Nel caso concreto è accaduto che la produzione di energia elettrica in questione fosse iniziata successivamente alla verifica fiscale di primo impianto, ma anteriormente al provvedimento di autorizzazione – previsto dalle Circolari di settore (33/D del 2006 e 5/D del 2010) – rilasciato dal competente ufficio doganale. Sicché quest’ultimo aveva denegato alla Società produttrice il rimborso della differenza tra l’accisa pagata all’aliquota piena e la minor accisa dovuta per la produzione dell’energia.

Il Supremo Collegio, investito della questione, ha rigettato il ricorso per cassazione promosso dall’Agenzia delle Dogane e confermato la sentenza di secondo grado, che aveva valutato illegittima la pretesa della stessa Agenzia di disconoscere il rimborso del differenziale d’aliquota de qua sul presupposto che difettasse la preventiva autorizzazione dell’ufficio, e ciò in quanto tale autorizzazione non è prevista da alcuna norma quale condicio sine qua non per l’ottenimento del beneficio.

Nello specifico, la Corte richiama dapprima un precedente di legittimità, secondo cui “in tema di imposta erariale di consumo sull’energia elettrica, regolata dal D.Lgs. n. 26 ottobre 1995, n. 504, la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 55, comma 8, riguardanti, rispettivamente, la preventiva denuncia di officina elettrica e l’applicazione degli speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l’ impiego di energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato – non produce effetti preclusivi del diritto alle esenzioni o alle agevolazioni, dallo stesso t.u. previste, atteso che l’adempimento dei precisati oneri non costituisce ‘condicio sine qua non’ per il sorgere del diritto, che può comunque essere utilmente esercitato ove si dia la dimostrazione con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge – diversi dagli accorgimenti tecnici previsti dal citato testo unico – delle quantità di energia impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti” (Sez. 5, n. 19321 del 22/09/2011, Rv. 619012-01).

Conseguentemente e sulla scorta di altro precedente di legittimità a precipuo valore nomofilattico (Sez. 5, n. 12589 del 08/07/2004, Rv.574351-01), la Corte osserva come “alle disposizioni contenute nelle citate norme, non possono essere ricollegati effetti preclusivi del diritto alle esenzioni od alle agevolazioni (…), non potendo esser loro riconosciuto carattere di presupposto indefettibile per il sorgere della posizione giuridica soggettiva. Ciò, sia perchè nessun esplicito ‘dictum’ limitativo è rinvenibile nelle norme di riferimento, sia pure perchè una logica interpretazione delle stesse induce ragionevolmente a ritenere che i citati adempimenti costituiscano, o adempimenti funzionali al rilascio della licenza d’esercizio, come nel caso della denuncia prevista dall’art. 53, comma 1″ ovvero prescrizioni, meramente eventuali (art. 55 comma 8″), disposte dall’Amministrazione nell’esercizio del potere riconosciuto dalla legge, sottese a rendere più agevoli accertamenti e controlli contabili-amministrativi. In buona sostanza, una interpretazione delle disposizioni in esame, rispettosa dei canoni ermeneutici, induce a ritenere che gli adempimenti in questione non costituiscono condizioni, ‘sine qua non’, per la nascita del diritto che può, comunque, essere utilmente esercitato, ove si dia la dimostrazione, con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge, diversi dagli accorgimenti tecnici previsti dal menzionato comma 8 dell’art. 55, (…), delle quantità di energia impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti”.

Con ciò – afferma il Supremo Collegio – si deve concludere che “il principio di cui innanzi, parametrato sulle prescrizioni degli artt. 53 e 55 TUA, aventi indiscutibilmente natura e forza di legge, è “a fortiori” applicabile alle prescrizioni – di cui nella specie si discute – previste da meri atti amministrativi, ancorché a vocazione “lato sensu” normativa, quali le circolari nn. 33/D del 2006 e 5/D del 2010, le quali, secondo la prospettazione agenziale, introducono un’ulteriore autorizzazione, rispetto alla verifica di primo impianto o di variazione dell’impianto, in funzione specificamente dell’utilizzo di gasolio ad accisa agevolata”.

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